LEGGE REGIONALE N. 9 DEL
18-04-1997
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Indice:
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Il Consiglio
Regionale ha approvato. |
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ARTICOLO 6
Immobili destinati all' agriturismo 1. Possono essere utilizzati per attività agrituristiche i locali siti nell' aggregato abitativo, definito ai sensi dell' articolo 2 della legge regionale 5 marzo 1985, n. 24, nonchè gli edifici o parti di essi esistenti nel fondo e non più necessari per la conduzione dello stesso. 2. Possono altresì essere utilizzati per attività agrituristiche gli edifici destinati a propria abitazione dall' imprenditore agricolo purchè svolga la propria attività in un fondo privo di fabbricati, sito nel medesimo comune o in comune limitrofo. 3. L' utilizzazione agrituristica non comporta cambio di destinazione d' uso degli edifici e dei fondi rustici censiti come rurali. 4. La sistemazione degli immobili da destinare all' uso agrituristico può avvenire attraverso interventi di ristrutturazione edilizia o di restauro. 5. La ristrutturazione deve avvenire nel rispetto delle caratteristiche rurali dell' edificio, conservandone l' aspetto complessivo e i singoli elementi architettonici, con l' uso di materiale tipico della zona nel rispetto della legge regionale 5 marzo 1985, n. 24; per il restauro e il risanamento conservativo degli edifici aventi caratteristiche di particolare pregio architettonico, storico o ambientale, l' utilizzo dei locali ai fini agrituristici è consentito anche in deroga ai limiti di altezza previsti dagli strumenti urbanistici. 6. Gli ampliamenti previsti dal terzo comma dell' articolo 4 della legge regionale 5 marzo 1985, n. 24, sono eseguiti nel rispetto di quanto prescritto dall' articolo 11 della medesima legge. Nelle more dell' applicazione del predetto articolo 11, il Comune individua con apposita deliberazione consiliare i fabbricati ed i complessi rustici per i quali, nel rispetto delle norme di cui alla presente legge, sono consentiti gli ampliamenti. 7. L' attività agrituristica può essere svolta dalle aziende agricole indipendentemente dalla localizzazione determinata dagli strumenti urbanistici vigenti. 8. Le concessioni edilizie relative agli interventi di cui al presente articolo sono rilasciate a titolo gratuito agli imprenditori agricoli a titolo principale, purchè gli interessati si obblighino con il comune e non cedere la proprietà dell' immobile per un periodo di almeno dieci anni dal rilascio della concessione medesima. 9. Gli obblighi di cui al comma 8 sono assunti mediante convenzione o atto unilaterale d' obbligo, da trascriversi, ai sensi e per gli effetti degli articoli 2643 e seguenti del codice civile, a cura del comune ed a spese del concessionario. 10 Ai fini del superamento e dell' eliminazione delle barriere architettoniche nelle strutture agrituristiche, si applicano le prescrizioni per le strutture recettive di cui al DM 14 giugno 1989, n. 236. Relativamente all' attività di ospitalità in alloggi, tali disposizioni si applicano qualora la ricettività complessiva aziendale superi le sei stanze.
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ARTICOLO 15 Provvidenze 1. Agli iscritti nell' elenco di cui all' articolo 8 possono essere concessi contributi in conto capitale nella misura sottoindicata per: a) restauro e adattamento dei fabbricati indicati all' articolo 6 per ricavarne locali da destinare: 1) alla conservazione, preparazione, trasformazione, vendita diretta o al consumo dei prodotti prevalentemente ottenuti in azienda: lire 4 milioni per ogni locale; 2) alla ricettività , fino a un massimo di trenta posti letto per azienda: lire 2 milioni per ogni posto letto; 3) alla realizzazione di alloggi: lire 30 milioni per ogni alloggio completo; b) arredamento dei locali di cui alla lettera a): lire 4 milioni per i locali di cui al numero 1) e lire 1 milione per ogni posto letto; c) installazione, amanutenzione straordinaria e miglioramento delle strutture igienico - sanitarie di impianti termini idrici, telefonici ed informatici nei locali di cui alla lettera a): lire 4 milioni; d) allestimento di agricampeggi in aree dichiarate agricole dagli strumenti urbanistici e attrezzate per la sosta di tende e caravan: lire 10 milioni; e) attrezzature e dotazioni diverse da quelle individuate alle lettere precedenti finalizzate all' esercizio di attività sportive e ricreative: lire 7 milioni; f) ricavo dei locali per esposizione di prodotti, attrezzi ed altri elementi della civiltà rurale o per l' organizzazione di attività ricreative e culturali: lire 4 milioni per ogni locale. 2. Sono escluse dal contributo le opere riguardanti la manutenzione ordinaria. Il contributo regionale non può superare la somma complessiva di 20 mila ECU a favore di singoli e di 40 mila ECU a favore di cooperative agrituristiche su un arco di tempo di tre anni. 3. Per le opere realizzate in zone montane e svantaggiate, gli importi suindicati sono maggiorati del venticinque per cento. Nella erogazione delle provvidenze è data preferenza agli imprenditori agricoli a titolo principale con priorità ad iniziative finalizzate alla realizzazione di alloggi e di strutture destinate alla trasformazione dei prodotti aziendali, nonchè agli adeguamenti strutturali finalizzati all' abbattimento della barriere architettoniche. 4. In particolare le cooperative agrituristiche possono ottenere l' intervento regionale per investimenti quali sistemazione di fabbricati da destinare a punti di vendita, ristoro e lavorazione dei prodotti, sistemazione di aree attrezzate per lo sport e il tempo libero, nonchè acquisto di attrezzature e mezzi necessari a svolgere attività di servizio in favore degli associati per le attività di cui all' articolo 2 della presente legge. 5. In alternativa ai contributi di cui al presente articolo, e nel rispetto dei massimali di cui al comma 2 può essere accordato un concorso negli interessi su mutui della durata massima di venti anni con il limite di lire 100 milioni per i singoli e di lire 200 milioni per le cooperative agrituristiche. I benefici di cui al presente articolo non sono cumulabili per le medesime opere, attrezzature e iniziative con analoghi benefici previsti da altre normative regionali, statali o comunitarie. 6. I mutui contratti ai sensi della legge 5 luglio 1928, nº 1760, sono assistiti dal fondo interbancario di garanzia di cui alla legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modificazioni e integrazioni. 7. Le Province concorrono finanziariamente negli interventi, nella misura annualmente determinata nel programma di cui all' articolo 14.
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